Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni,

 

Pag. 7

avvalendosi delle università e sentite le associazioni mediche oculistiche e le associazioni di categoria degli ottici maggiormente rappresentative, istituiscono apposite commissioni che attribuiscono, attraverso prove selettive consistenti nella valutazione dei titoli e in apposite prove abilitanti, il titolo e l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le associazioni di cui al comma 1, le regioni dettano le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle prove di cui al medesimo comma 1 nonché della documentazione comprovante i titoli da presentare da parte degli aventi diritto.
      3. Hanno diritto a partecipare alle prove selettive coloro che sono in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e che hanno conseguito attestati per lo svolgimento dell'arte ausiliaria di ottico ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. In caso di ritardo nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo ovvero in caso di ritardo nell'espletamento delle selezioni, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.
      5. Le prove selettive di cui al presente articolo si svolgono con cadenza triennale.